L'Amministrazione, richiamata agli obblighi già vigenti e previsti dal "Codice dei contratti pubblici" (genericamente le stipulazioni negoziali della P.A.) provvede alla pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture nonché della determinazione a contrarre, nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 57 D.Llgs. n. 163/2006.