Considerato che la BDNCP dal 1° gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati individuati all'art. 28, co. 3, del nuovo codice, tra cui quelli già previsti dall'art. 1, co. 32, della legge 190/2012 pertanto abrogato dal nuovo codice, l'Autorità chiarisce che:
1) Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file; di conseguenza, perdono di efficacia le relative specifiche tecniche che disciplinavano le modalità di compilazione e pubblicazione del file XML e di invio ad ANAC della dichiarazione di adempimento.
2) Per i contratti conclusi entro il 2023: gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando in questa sezione ai sensi delle informazioni di cui all'art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera.
La sezione è in corso di implementazione ed aggiornato al 28 Marzo 2024
I riferimenti normativi sono:
Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Le Amministrazioni pubbliche per adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto di quanto previsto, dall'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015 e conforme alla disposizione di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016.
Per assolvere all'obbligo si deve:
Trasmettere all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l'avvenuto adempimento.
Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell'apposito modulo PDF, il codice fiscale della Stazione Appaltante e l'URL di pubblicazione del file XML per l'anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it non saranno considerati validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate.
Inoltre, si ricorda che l'indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti di cui all'art.1 comma 32 della legge 190/2012.
La pagina di riferimento è Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 mentre il Registro comunicazioni Art.1 comma 32 L.190/2012
L'Art. 1 comma 32 della L. 190/2012 ("Legge anticorruzione") prevede che le Pubbliche Amministrazioni, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente e alle modalità di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, pubblichino nei propri siti web istituzionali entro il 31 gennaio di ogni anno (entro il 31 marzo per il 2013), tabelle riassuntive - rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta analisi e rielaborazioni, anche a fini statistici - dei dati relativi a: