La Legge n. 76 del 2016, prevede altresì la disciplina delle convivenze di fatto (art. 1, commi 36 -65).La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Canicattì, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso l'Ufficio anagrafe per effettuare la variazione.
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un'unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
I conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art. 1, comma 39);
c) ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, commi 40 e 41);
d) godono dei diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1, commi da 42 a 45);
e) il convivente di fatto, in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto, ha diritto alla successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza (art. 1, comma 44);
f) hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1 comma 45);
g) godono dei diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1, comma 46);
h) godono delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1, commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1, comma 49).
L'ufficio ha sede in ex Convento Badia
0922734420
Orario di ricevimento per il pubblico
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Apertura Pomeridiana Martedì dalle 15:30 alle 17:00*
Giornata di chiusura: Mercoledì e Sabato
*Escluso i mesi di Luglio ed Agosto
Dichiarare una convivenza di fatto.
Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità. La dichiarazione può essere inoltrata:- via e-mail alla casella sotto indicata, via posta raccomandata all'Ufficio Anagrafe del Comune di Canicattì (AG).L'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica certificata (PEC);
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC);
c) presentazione presso l'Ufficio Anagrafe di Via Allende, con i documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.
N.B.: La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.