La legge 20 maggio 2016, n. 76 avente ad oggetto "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", ha previsto la possibilità, per le persone maggiorenni dello stesso sesso di costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.Ai sensi di quanto disposto dai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 1 della suddetta legge "Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni."
Tanto premesso si informa che, a seguito della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, recante disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile e del decreto del Ministro dell'Interno di approvazione delle formule per gli adempimenti degli ufficiali di stato civile in materia di unioni civili, presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Canicattì è possibile costituire unioni civili tra persone dello stesso sesso.
L'ufficio ha sede in ex Convento Badia
0922734413
Orario di ricevimento per il pubblico
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Apertura Pomeridiana Martedì dalle 15:30 alle 17:00*
Giornata di chiusura: Mercoledì e Sabato
*Escluso i mesi di Luglio ed Agosto
Costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Le coppie dovranno presentarsi, muniti di documento di riconoscimento, presso gli uffici dello stato civile per rendere all'ufficiale di stato civile congiuntamente richiesta di volere costituire un'unione civile, dichiarando nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione. L'ufficiale di stato civile, verificati i presupposti di legge, redige processo verbale della richiesta e fisserà una data (concordata con la coppia e non inferiore a 15 giorni dalla presentazione della richiesta) per la costituzione dell'unione.Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Agrigento, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
- Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM n. 144/2016, se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale l'Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell'unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti. Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l'Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell'unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità (art. 3, comma 6, del DPCM).
- Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del suddetto DPCM, nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutivadell'Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive.