Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 avente ad oggetto "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261 - S.O. n. 84) all'art. 6 ha previsto la possibilità, per i coniugi che vogliono sciogliere il vincolo matrimoniale, di fare ricorso alla convenzione di negoziazione per la separazione personale consensuale, la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio o la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con l'assistenza necessaria di almeno un avvocato per parte.
L'art. 12, primo comma dello stesso decreto (nel testo che risulta a seguito della conversione in legge) dispone che "I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco quale ufficiale dello stato civile a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".
Tanto premesso si informa che presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Canicattì è possibile dal giorno 11 dicembre 2014 trascrivere la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per la soluzione consensuale di separazione tra coniugi, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 d. l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014) nonché concludere, innanzi all'ufficiale di stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 12 d. l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014).
L'ufficio ha sede in ex Convento Badia
0922734413
Orario di ricevimento per il pubblico
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Apertura Pomeridiana Martedì dalle 15:30 alle 17:00*
Giornata di chiusura: Mercoledì e Sabato
*Escluso i mesi di Luglio ed Agosto
trascrivere la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per la soluzione consensuale di separazione tra coniugi, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio stipulata ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 2014.
Il servizio è riservato agli avvocati e riguarda esclusivamente i matrimoni celebrati con rito civile, con rito religioso (concordatario o di altri culti) o all'estero, iscritti o trascritti nei registri dello stato civile del Comune di Canicattì. Per la trascrizione è necessario che gli avvocati delle parti trasmettano, entro il termine di dieci giorni dall'ottenimento del nulla osta o dell'autorizzazione, all'ufficio di stato civile copia autenticata della convenzione di negoziazione contenente le certificazioni attestanti l'autografia delle firme dei coniugi, la dichiarazione di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, l'attestazione dell'avvenuto tentativo di conciliare le parti, la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi di informazione, munita del nulla osta o autorizzazione del Procuratore della Repubblica (o, a seconda dei casi, del Presidente del Tribunale).
La trasmissione all'ufficio di stato civile può avvenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Canicattì - Corso Umberto I - 94024 - Canicattì oppure con consegna a mano presso l'Ufficio di Stato civile, il quale rilascerà ricevuta per accettazione oppure per via telematica all'indirizzo di posta certificata sopra indicato: tale forma di trasmissione è accettata esclusivamente se effettuata secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82. Saranno accettate altresì le convenzioni trasmesse e pervenute secondo modalità diverse da quelle sopra indicate (posta ordinaria, prioritaria, corriere etc.), tuttavia gli avvocati, anche al fine di rispettare i tempi di trasmissione previsti dal terzo comma dell'art. 6 ed evitare di incorrere nella sanzione di cui al comma 4 dello stesso articolo, sono tenuti a valutare attentamente i tempi e l'opportunità di utilizzare la trasmissione con i suddetti mezzi.
concludere, innanzi al sindaco quale ufficiale dello stato civile un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 2014.
Il servizio è destinato ai coniugi che intendono separarsi consensualmente oppure vogliono congiuntamente sciogliere il vincolo matrimoniale o ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero modificare le condizioni di separazione o di divorzio.
Il procedimento si svolge innanzi l'ufficiale di stato civile anche senza l'assistenza di un avvocato. Qualora i coniugi decidano di farsi assistere da un avvocato, l'opera professionale del legale non viene qualificata dalla norma in termini di rappresentanza, per cui l'avvocato (qualora presente) non può sostituire davanti all'ufficiale di stato civile la parte assistita, che deve esprimere personalmente la propria dichiarazione di volontà. A tale fine è necessaria la presenza personale di entrambi i coniugi innanzi all'ufficiale di stato civile e l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Possono fruire del servizio i coniugi dei quali almeno uno sia residente nel Comune di Canicattì oppure il cui atto di matrimonio sia stato iscritto (matrimonio celebrato con rito civile) o trascritto (matrimonio celebrato con rito religioso o all'estero) presso il Comune di Canicattì.
Non è possibile avvalersi del servizio in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
I coniugi che intendano avvalersi del servizio dovranno rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa all'assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, che sarà acquisita dall'ufficiale di stato civile.
L'ufficio si riserva la facoltà di verificare con ogni possibile mezzo (ivi compresa l'acquisizione di idonea documentazione) il contenuto delle dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Sussistendone i presupposti i coniugi potranno dichiarare innanzi all'ufficiale di stato civile di avere raggiunto l'accordo per la separazione consensuale, per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio o per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
In caso di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio i coniugi dovranno consegnare rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione giudiziale o del verbale di separazione consensuale con relativo provvedimento di omologazione del tribunale ovvero una copia autentica della sentenza di divorzio.
L'accordo concluso davanti all'ufficiale di stato civile non può contenere patti o clausole aventi carattere dispositivo sul piano patrimoniale (ad esempio uso della casa coniugale, assegno di mantenimento o qualunque altra utilità economica dei coniugi).
Nei casi di separazione consensuale e di divorzio congiunto, l'ufficiale di stato civile provvederà immediatamente alla redazione dell'atto dichiarativo contenente l'accordo, iscrivendolo nei registri dello stato civile ed inviterà le parti a ripresentarsi non prima di trenta giorni (fissando un appuntamento) allo scopo di confermare le dichiarazioni di volontà contenute nell'accordo. Qualora alla data fissata le parti non si presentino innanzi all'ufficiale di stato civile o qualora compaiono e non confermano l'accordo, lo stesso non esplicherà effetti.
In caso di conferma l'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale e di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio.
In ogni caso, a cura dell'ufficiale di stato civile, si provvederà ad iscrivere nel registro di stato civile sia la conferma che la mancata conferma (espressa o tacita) dell'accordo.
Nel solo caso di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, l'ufficiale di stato civile provvederà immediatamente alla redazione dell'atto dichiarativo contenente l'accordo, che esplicherà immediatamente tutti gli effetti che gli sono propri e sarà iscritto nei registri dello stato civile senza necessità di conferma.
All'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile è dovuto al Comune un diritto fisso di € 16,00 (importo determinato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25 febbraio 2015).