L'art. 37 prevede che fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. È altresì fatto obbligo di pubblicare la delibera a contrarre nelle ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6 del Dlgs n. 163/2006.
Art. 37, comma 1, 2
I riferimenti normativi come modificati dal d.lgs. 97/2016 sono:
Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
- Ultimo aggiornamento il 22 giugno 2023