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Regione Sicilia
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Norme in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti - Rideterminazione degli importi dell'indennizzo

Il Decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, datato 31 agosto 2017, dà esecuzione alla Legge 7 luglio 2016, n. 122 (cd. Legge europea 2015-2016), dove all'11, comma III, si era prevista l'emanazione di un successivo provvedimento per la quantificazione degli importi dell'indennizzo che lo Stato Italiano corrisponderà alle vittime di reati intenzionali violenti, assicurando un maggior ristoro a coloro che abbiano subito episodi di violenza sessuale e ai parenti delle vittime di omicidio. 

Gli indennizzi sono a carico del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti" e, qualora la disponibilità finanziaria risulti insufficiente nell'anno di riferimento, agli aventi diritto all'indennizzo possono accedere nuovamente al fondo negli anni successivi, per la quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza, ovvero per la parte residuale.

La domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge 122/2016 va presentata entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio).Chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell'entrata in vigore della legge 122/2016 (23 luglio 2016) può presentare la domanda entro il 31 dicembre 2020.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
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