Comune di Canicattì

S.C.I.A. ed ISTRUZIONI

La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nella rinnovata formulazione dell'art. 19 della legge 241/90, è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale e servizi), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.
 
La SCIA, produce infatti effetti immediati.
In base al nuovo regime, la dichiarazione dell'imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici e comunque tutto quanto richiesto nel modello SCIA del SUAP di Canicattì.

E' importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una SCIA dovrà/potrà accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, (in ogni caso non inferiore a trenta giorni).

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui all'art. 19 della Legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Il modello SCIA è formato da un modulo base denominato A.S. composto da 10 pagine e deve SEMPRE essere compilato da tutti indipendentemente dal tipo di attività e riguarda:

sezione A: nuova attività,
sezione B: subingresso
sezione C: variazioni varie C1-C2-C3-C4
sezione D: cessazione attività

Il modulo base va integrato inoltre da allegati - dichiarazioni sostitutive - intercalari, naturalmente diversi in forza del tipo di attività economica che si indente avviare.

Il modello SCIA è esente da bollo.

 
 
 
 
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